la seguente legge: Art. 1. La regione Abruzzo, nell'ambito delle iniziative di medicina preventiva dirette a ridurre il numero dei portatori di handicaps mentali, motori e sensoriali, si adopera per: a) l'impegno, da parte delle strutture, ad effettuare gratuitamente indagini di massa per la diagnosi precoce dell'ipotiroidismo, della fenilchetonuria, in tutti i neonati della regione Abruzzo, nel rispetto delle condizioni e dei limiti posti dagli articoli 32 della Costituzione e 33, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833; b) la gratuita' di indagini prenatali per l'accertamento di malattie endocrinometaboliche congenite e di malattie cromosomiche in gravidanze a rischio e di indagini neonatali per la diagnosi di malattie endocrino-metaboliche gravi; c) la gratuita' di accertamenti sul corredo cromosomico in soggetti a rischio; d) la gratuita' della consulenza genetica in tutte le coppie e individui che ne facciano richiesta; e) la gratuita' di accertamenti strumentali e prenatali relativi a malformazioni congenite di organi e apparati.