la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   La  regione  Abruzzo,  nell'ambito  delle  iniziative  di medicina
preventiva dirette a ridurre il numero  dei  portatori  di  handicaps
mentali, motori e sensoriali, si adopera per:
     a)   l'impegno,   da   parte   delle  strutture,  ad  effettuare
gratuitamente   indagini   di   massa   per   la   diagnosi   precoce
dell'ipotiroidismo,  della  fenilchetonuria, in tutti i neonati della
regione Abruzzo, nel rispetto delle condizioni  e  dei  limiti  posti
dagli articoli 32 della Costituzione e 33, secondo comma, della legge
23 dicembre 1978, n. 833;
     b)  la  gratuita'  di  indagini  prenatali per l'accertamento di
malattie endocrinometaboliche congenite e di malattie cromosomiche in
gravidanze  a  rischio  e  di  indagini  neonatali per la diagnosi di
malattie endocrino-metaboliche gravi;
     c)  la  gratuita'  di  accertamenti  sul  corredo cromosomico in
soggetti a rischio;
     d)  la  gratuita' della consulenza genetica in tutte le coppie e
individui che ne facciano richiesta;
     e) la gratuita' di accertamenti strumentali e prenatali relativi
a malformazioni congenite di organi e apparati.